Il mandato precauzionale: lo strumento adatto per un futuro in buone mani


avv. Matteo Suckow, LL.M.


 

La crisi sanitaria ha insegnato a ognuno di noi che il domani può avere in serbo sviluppi che, in tempi di tranquillità, tendiamo inconsciamente a non considerare. Fondamentale in quest’ottica è farsi trovare pronti, sfruttando il presente per anticipare le spiacevoli sorprese che il futuro, purtroppo, a volte ci riserva. Il mandato precauzionale è un mezzo semplice ed efficace per garantire la tutela dei nostri interessi in una fase delicata della nostra esistenza.


Scopi del mandato precauzionale

Il mandato precauzionale è uno strumento previsto dal Codice civile svizzero (CC) che permette a ogni individuo maggiorenne di affidare a una persona di sua fiducia l’incarico di agire in sua vece nell’eventualità di una perdita della capacità di discernimento.


Perché un mandato precauzionale?

La perdita della capacità di discernimento rappresenta un momento di forte incertezza durante il quale chi ne è toccato necessita di particolare protezione. La legge risponde a tale bisogno conferendo a un’autorità pubblica (in Ticino, le autorità regionali di protezione) il diritto e il dovere di intervenire nell’amministrazione privata di colui che perde la capacità di intendere e di volere. Questa intercessione statale, oltre a risultare potenzialmente destabilizzante per i familiari, non sempre permette di tutelare adeguatamente gli interessi di chi dovrebbe risultarne protetto. Il mandato precauzionale si prefigge di attenuare proprio tale problematica: tramite la designazione di un mandatario (ossia una persona che si sostituisce a chi diviene incapace di discernimento) e l’impartizione di precise disposizioni, tale mandato consente alla persona interessata di salvaguardare la propria facoltà di autodeterminazione e di limitare il coinvolgimento dello Stato in affari di natura privata, anticipando le proprie volontà.


I compiti attribuibili al mandatario

L’incarico affidato al mandatario può variare considerevolmente per natura ed estensione. Di norma, i compiti attribuiti concernono la cura della propria persona (in caso di decisioni mediche, ecc.), la cura degli interessi patrimoniali (pensiamo ad esempio a investimenti e ipoteche) nonché la rappresentanza nelle relazioni giuridiche (come contratti di locazione, ecc.). Il raggio d’azione del mandatario può essere limitato a uno di questi settori o avere carattere globale. I dettagli vanno definiti dal mandante nel documento con cui viene costituito il mandato. Per quanto attiene ai provvedimenti medici va tenuto presente che se esistono direttive del paziente, queste godono di priorità rispetto al mandato precauzionale.


Chi può essere nominato quale mandatario?

Quale mandatario può essere designata una persona fisica (ad es. una figlia), una persona giuridica (ad es. un’organizzazione come Pro Senectute), come anche una pluralità di persone (art. 360 CC). Ipotizzabile è in questo ultimo caso la nomina congiunta di un parente e di un professionista di fiducia (un fiduciario o un medico, per esempio), cui sono delegate le decisioni concernenti il relativo ambito di competenza.

È consigliabile prevedere delle nomine o delle disposizioni alternative per regolare l’eventualità in cui, al momento determinante, il mandatario non sia in grado di adempiere il suo ruolo (per una sua assenza o per qualsiasi altro motivo). Inoltre, ritenuto che il mandatario non è obbligato ad accettare l’in-carico e ha la facoltà di disdirlo in ogni tempo (art. 363 cpv. 3 e art. 367 CC), risulta consigliabile prendere preventivamente contatto con il medesimo, così da verificarne la disponibilità ad assumere il ruolo previsto.


Costituzione e revoca del mandato

Il mandato precauzionale va allestito secondo una delle due forme consentite dalla legge (art. 361 CC), ovvero: 

  • con atto olografo (redazione integrale di proprio pugno, con indicazione della data e apposizione della firma in calce); 

  • in forma di atto pubblico (rogito o brevetto notarile, entrambi che richiedono il coinvolgimento di un notaio).

Responsabile della conservazione dell’atto è il diretto interessato, rispettivamente il notaio. L’esistenza del mandato precauzionale e il luogo di deposito possono essere fatti iscrivere, facoltativamente, nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar). La revoca del mandato precauzionale è possibile in ogni momento, rispettando una delle forme previste per la sua costituzione o tramite semplice distruzione del documento (art. 362 CC). Se infine il mandante recupera la capacità di discernimento il mandato si estingue per legge (art. 369 CC).


Cos’altro va tenuto in considerazione?

Affinché il mandato precauzionale sia un efficiente strumento di autodeterminazione, il medesimo deve includere disposizioni sufficientemente concrete per guidare – e limitare – l’azione del mandatario. Al tempo stesso va evitato un grado di dettaglio eccessivo, che potrebbe nella peggiore delle ipotesi creare una situazione di stallo, obbligando un indesiderato intervento dell’autorità di protezione.

Per ulteriori domande potete rivolgervi al nostro studio. Saremo felici di potervi consigliare e sostenere nella costituzione di un mandato precauzionale su misura per le vostre esigenze.

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